Manutenzione ordinaria, check-up periodici e adeguato rimessaggio sono attività indispensabili per mettere in sicurezza una barca ma, una volta a bordo, sono le dotazioni a fare la differenza! Siete certi che la vostra strumentazione di salvataggio a bordo sia sufficiente e a norma? Ecco le principali dotazioni di sicurezza obbligatorie per i natanti da diporto in relazione alla distanza dalla costa:
ZATTERE DI SALVATAGGIO – Se di nuovo acquisto, devono essere conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione (D.M. 12 agosto 2002, n. 219, altrimenti è necessario dimostrarne la conformità alle convenzioni internazionali SOLAS ’74 o MED (direttiva 96/98/CE). Le zattere di salvataggio a bordo devono inoltre avere capacità complessiva adeguata all’equipaggio dell’imbarcazione. Sono obbligatorie per la navigazione oltre 12 miglia dalla costa.
ZATTERE DI SALVATAGGIO COSTIERE – In seguito all’abrogazione della normativa che obbligava i diportisti a tenere a bordo il mezzo collettivo (l’atollo), per la navigazione tra le 6 e le 12 miglia dalla costa è indispensabile avere a bordo zattere di salvataggio conformi al D.M. 12 agosto 2002, n. 219, recanti la seguente dicitura: “zattere aperte per la navigazione entro 12 miglia dalla costa”. Le zattere di salvataggio costiere devono avere capacità complessiva adeguata all’equipaggio dell’imbarcazione.
GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO – In caso di navigazione marina oltre i 300 metri dalla costa o di fiumi e altri corsi d’acqua, ogni componente dell’equipaggio deve averne uno. In particolare, tutte le unità da diporto di bandiera italiana devono avere a bordo giubbotti (cinture) di salvataggio conformi alla norma armonizzata EN ISO serie 12402. Per la navigazione da 300 metri a 6 miglia, il requisito normativo minimo è il seguente: EN ISO 12402-4 ossia salvagenti da 100 Newton di galleggiabilità. Oltre le 6 miglia la normativa di riferimento è invece la EN ISO 12402-3 (150 Newton).
SALVAGENTI ANULARI E A FERRO DI CAVALLO – Tutti i salvagenti a bordo devono essere conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29 settembre 1999, n. 385. Quelli conformi ai decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3 dicembre 1981, possono continuare a essere utilizzati finché rimangono in buon stato di conservazione. Obbligatori per la navigazione oltre 300 metri dalla costa.
BOETTE LUMINOSE – Tali apparecchi devono essere conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29 settembre 1999, n.385 oppure alla SOLAS ’74 e successivi emendamenti. Obbligatoria una boetta luminosa per la navigazione oltre 3 miglia dalla costa.
BOETTE FUMOGENE - Devono essere conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29 settembre 1999, n.387 oppure alla SOLAS ’74 e successivi emendamenti. Obbligatoria una boetta fumogena per la navigazione tra 1 miglio e 3 miglia dalla costa, 2 boette tra 3 miglia e 5o miglia. Oltre sono necessarie 3 boette.
FUOCHI A MANO – Devono essere conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29 settembre 1999, n.387 oppure alla SOLAS ’74 e successivi emendamenti. Obbligatori 2 fuochi per la navigazione tra 1 miglio e 12 miglia dalla costa, 3 fuochi tra le 12 e le 50 miglia, 4 oltre le 50 miglia.
RAZZI – Sono ammessi solo quelli a paracadute conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29 settembre 1999, n.387 oppure alla SOLAS ’74 e successivi emendamenti. Obbligatori 2 razzi per la navigazione tra le 3 miglia e le 12 miglia dalla costa, 3 razzi tra le 12 e le 50 miglia, 4 oltre le 50 miglia.
BUSSOLA E TABELLE DEVIAZIONI - Devono essere conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29 settembre 1999, n.388 oppure alla SOLAS ’74 e successivi emendamenti. Obbligatori per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa.
CARTE NAUTICHE – Sono ammesse solamente quelle appartenenti alla cartografia ufficiale dello Stato Italiano. Quanto alla cartografia ECS (Electronic Chart System), è onere del fabbricante dimostrarne la conformità al D.M. 10 luglio 2002 (G.U. del 19 agosto 2002, n.193). Obbligatorie per la navigazione oltre 12 miglia dalla costa.
CASSETTA PRONTO SOCCORSO – Caratteristiche e contenuto sono dettagliati nel decreto 1 ottobre 2015 del Ministero della Salute. Obbligatorie per la navigazione oltre 12 miglia dalla costa.
LUCI DI NAVIGAZIONE – Per tutte le unità da diporto marcate CE è obbligatoria una dotazione di luci di navigazione conformi alla Colreg ’72 (CEVNI). Quelle non marcate CE possono montare anche luci omologate da enti tecnici europei autorizzati.
FISCHI E CAMPANE - Devono essere conformi alla Colreg ’72. Obbligatorio per la navigazione oltre 1 miglio dalla costa.
RIFLETTORE RADAR - Devono essere conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29 settembre 1999, n.386. Obbligatorio per la navigazione oltre 12 miglia dalla costa.
EPIRB – Questo apparato deve rispondere ai requisiti dettati dalla direttiva sull’equipaggiamento marittimo e deve essere marcato con ruota di timone a caviglie o approvato dall’Amministrazione competente. Obbligatorio per la navigazione oltre 50 miglia dalla costa.
ESTINTORI – In assenza di una normativa specifica, è il decreto del Ministero degli Interni del 7 gennaio 2005 a dettarne le norme tecniche e procedurali. Tutti gli estintori marcati MED sono considerati idonei anche a livello internazionale.
Altri strumenti obbligatori per la navigazione oltre 12 miglia dalla costa: orologio, barometro, binocolo e strumento da radioposizionamento.
I dispositivi VHF devono essere invece presenti su tutte le imbarcazioni che navigano oltre 6 miglia dalla costa.